Perchè è necessario conoscere questi strumenti di finanziamento?
Il Sisma Bonus è stato confermato dalla Legge di Bilancio 2019, prevedendo così la possibilità di usufruire di incentivi interessanti in termini di detrazione fiscale per l’esecuzione di interventi finalizzati alla riduzione del rischio sismico.
Gli incentivi risultano in essere fino a lavori realizzati entro il 31 dicembre 2021.
La percentuale di detrazione e le regole per poterne fruire sono diverse a seconda dell’anno in cui la spesa viene effettuata. Inoltre gli incentivi per intervenire sono differenti a seconda delle misure antisismiche da adottare.
Per poter usufruire delle detrazioni fiscali, i lavori devono essere eseguiti in un arco temporale compreso tra il 1° gennaio 2017 e il 31 dicembre 2021: è possibile usufruire di una detrazione di imposta del 50%, fruibile in cinque rate annuali di pari importo, per le spese sostenute per l’adozione di misure antisismiche su edifici ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1, 2 e 3). La detrazione va calcolata su un importo complessivo di 96.000 euro per unità immobiliare per ciascun anno.
Altra opzione: la detrazione fiscale sale al 70% della spesa sostenuta, se dalla realizzazione degli interventi deriva una riduzione del rischio sismico che determina il passaggio a una classe di rischio inferiore. Aumenta all’80% se dall’intervento deriva il passaggio a due classi di rischio inferiori.
Inoltre, se le spese sono sostenute per interventi sulle parti comuni degli edifici condominiali le detrazioni sono ancora più elevate.
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Le detrazioni si applicano su un ammontare delle spese non superiore a 96.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari di ciascun edificio e vanno ripartite in 5 quote annuali di pari importo.
Tra le spese detraibili per la realizzazione degli interventi antisismici rientrano anche quelle effettuate per la classificazione e verifica sismica degli immobili.
Le detrazioni per gli interventi antisismici possono essere fruite anche dagli Istituti autonomi per le case popolari (comunque denominati), dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di in house providing e che siano costituiti e operanti alla data del 31 dicembre 2013, per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica, nonché dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci.
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Fonte: www.agenziaentrate.gov.it